Quando è obbligatorio il progetto per impianti elettrici?

I contenuti del progetto sono stabiliti dalla guida CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici). La guida prevede due fasi fondamentali: il progetto di massima e il progetto definitivo.

Normalmente il progetto di massima viene redatto per gli studi di fattibilità, per le concessioni edilizie ecc, quello definitivo è il “costruttivo” di cantiere.

La vecchia 46/90 all’art. 6, e quindi il DPR 447 del 1991 avevano stabilito se e quando fosse obbligatorio il progetto.

Il DM 37 del 2008 ha reso il progetto SEMPRE OBBLIGATORIO, differenziando solo chi deve firmare a seconda dei casi. Tale distinzione è importante poiché in base all’anno di installazione dell’impianto, dovranno o meno essere disponibili i documenti progettuali durante la verifica.

Impianti soggetti alla vecchia 46/90 (realizzati dal 13/03/1990 al 26/03/2008)

La legge 46/90 si applicava a:

  • edifici ad uso civile per i quali erano soggetti gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
  • impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne, e gli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.
  • immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, per gli impianti di produzione, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica.

L'obbligo di progetto, redatto da professionista iscritto negli albi professionali,  era obbligatorio per i seguenti impianti:

  • negli edifici ad uso civile :   
    • per tutte le utenze condominiali comuni aventi con potenza impegnata maggiore di 6 kW;
  • per le unità abitative aventi superficie maggiore a 400 m2 ;
  • negli edifici adibiti ad attività produttive:  
    • Impianti alimentati a tensione superiore a 1.000 V;
    • Superficie superiore a 200 m2 in bassa tensione;
  • Nelle unità immobiliari generiche :   
    • Con potenza impegnata maggiore di 1,5 kW con presenza anche parziale di locali medici, o locali Ma.R.C.I., o locali con pericolo d'esplosione.
  • Negli impianti elettronici:  
    • Per gli edifici ad uso civile solo se presenti contestualmente ad impianto elettrico con obbligo di progetto.
  • Negli impianti di protezione scariche atmosferiche:   
    • negli edifici con volume superiore a 200 m3, dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica.
    • negli edifici con volume superiore a 200 m3. e con altezza superiore a 5 metri.

Impianti soggetti al D.M. 37/08 (realizzati dal 27/03/2008)

Il DM 37 si applica a tutti gli impianti in tutti gli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.
Obbligo di progetto: il progetto è sempre obbligatorio. La differenza è che per alcuni casi può essere firmato dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, altrimenti dovrà essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali.

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale nei seguenti casi:

  • Edifici ad uso civile:      
    • Per tutte le utenze condominiali che abbiano Potenza impegnata superiore a 6 kW;
    • unità abitative aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: superficie maggiore di 400 m2; potenza impegnata superiore a 6 kW.
  • Edifici adibiti ad attività produttive,commercio, terziario ed altri usi:      
    • quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000V (in questo caso devono essere progettate anche le parti in bassa tensione)
    • quando la superficie è maggiore di 200 mq;
    • quando le utenze sono alimentate in bassa tensione con potenza impegnata superiore a 6 kW.
  • Unità immobiliari generiche: quando l'unità immobiliare è provvista, anche parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica, quali:     
    • locali medici locali per i quali sussista pericolo d'esplosione;
    • locali a maggior rischio in caso d'incendio (Ma.R.C.I.).
  • Impianti elettronici:     
    • Sempre quando coesistono con impianti elettrici aventi obbligo di progetto.
  • Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere progettati se soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:     
    • Il volume dell'edificio supera i 200 m3;
    • per le unità abitative e per le utenze domestiche quando superano i 6 kW di potenza contrattuale;
    • per le unità abitative quando superano i 400 m2;
    • per gli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed a altri usi quando superano i 200 m2 o i 6 kW di potenza impegnata.
  • Impianti di Rivelazione incendi:   
    • Il progetto è obbligatorio quando sono inseriti in attività soggette al rilascio del certificato prevenzione incendi.
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