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LEGGE 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori)

ART. 4 - Impianti audiovisivi.


È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

I titoli dei capitoli “operativi” della CEI 79- 3:2012 forniscono una chiara idea di come gli operatori vengono “accompagnati”:

  • Classificazione dell’impianto di Allarme Intrusione e Rapina;
  • Progettazione dell’impianto;
  • Pianificazione dell’installazione;
  • Installazione del sistema;
  • Ispezione, prova funzionale e messa in servizio;
  • Documentazione e registrazioni;
  • Utilizzo dell’impianto;
  • Manutenzione e riparazione dell’impianto
Dichiarazione di Conformità
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NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI INSTALLAZIONE IMPIANTI – IN VIGORE DAL 27.03.2008

Il 27.03.2008 è entrato in vigore il nuovo regolamento sull’installazione degli impianti,D.M. 22.01.2008 n. 37.
Dalla stessa data sono abrogati la L. 46/90 (con eccezione di tre articoli: 8, 14 e 16); il suo regolamento di attuazione (D.P.R. 06.12.1991, n. 447) e gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 380/2001 (capo V del T.U. sull’edilizia, che prevedevano l’istituzione dell’Albo installatori).
Si segnalano le novità più rilevanti introdotte dal nuovo regolamento:
- Il campo di applicazione della disciplina viene esteso a tutte le categorie di edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso (civile o industriale, commerciale, agricola…) e a tutti i tipi di impianti (art. 1, comma 1). Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione, la normativa, si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
- Vengono apportati alcuni ritocchi alla classificazione degli impianti, rispetto alle definizioni precedenti, specie per le lettere a) e b) (art. 1, comma 2)
- I requisiti di formazione professionale vengono innalzati e resi maggiormente selettivi (art. 4)
- È stato rafforzato il rapporto esclusivo di immedesimazione del responsabile tecnico, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2)
- Viene previsto il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali da parte della Camera di Commercio anche per i responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici
- Al decreto sono allegati due nuovi modelli di dichiarazione di conformità degli impianti, rilasciati dall’installatore: uno per l’impresa installatrice e uno per gli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici
- E’ stato soppresso l’obbligo di inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, ma permane l’obbligo di depositarla presso lo sportello unico dell’edilizia del Comune ove ubicati gli impianti. Sarà compito del Comune inoltrare copia della dichiarazione alla Camera di Commercio, per i controlli di competenza.

LA NORMA CEI 64-8

CAPITOLO 37 AMBIENTI RESIDENZIALI

La nuova norma CEI 64-8, al Capitolo 37, adotta una classificazione degli impianti elettrici in tre livelli, con regole da applicarsi agli impianti di unità immobiliari a uso residenziale.
Questa classificazione descrive ciò che gli utenti potranno scegliere nel momento in cui, rivolgendosi a un installatore di impianti elettrici, decidano di installare un nuovo impianto oppure di rinnovarlo.
L’utente finale potrà d’ora in poi chiedere all’installatore che la realizzazione dell’impianto elettrico sia di livello 1, 2 o 3, dove il livello 1 individua la configurazione minima che dovrà avere un impianto perché possa essere considerato a norma. I livelli superiori 2 e 3 aumentano le prestazioni dell’impianto e quindi la sua fruibilità che si adegua alle necessità degli utenti e alla morfologia dell’habitat.
I 3 livelli sono personalizzabili in base alle esigenze di dotazione e garantiscono il rispetto degli standard di qualità, efficienza e sicurezza. Nel dettaglio:

LIVELLO 1

- è il livello minimo per cui un impianto possa essere considerato a norma e prevede:

  • un numero minimo di punti-prese e punti-luce in funzione della metratura o della tipologia di ogni locale dell’appartamento;
  • un numero minimo di circuiti in funzione della metratura dell’appartamento;
  • almeno 2 interruttori differenziali al fine di garantire una sufficiente continuità di servizio

LIVELLO 2

- rispetto al livello 1, prevede un aumento della dotazione e dei componenti, oltre che l’installazione di dispositivi per la protezione e la sicurezza della casa quali il videocitofono e l’anti-intrusione.

LIVELLO 3

- oltre a un ulteriore aumento delle dotazioni, introduce la domotica a beneficio del risparmio energetico all’interno dell’abitazione. L’impianto per essere considerato domotico deve gestire almeno quattro funzioni domotiche, tra cui: anti-intrusione, controllo carichi, gestione comando luci, gestione temperatura, gestione scenari, controllo remoto, sistema diffusione sonora, rilevazione incendio, sistema antiallagamento e/o rilevazione gas.

 

Il libretto d’impianto elettrico si propone di fornire al proprietario dell’impianto le istruzioni d’uso e manutenzione che gli consentano di aderire agli obblighi che il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici) all’ Art 8 comma 2, qui sotto riportato, gli attribuisce.

Art. 8 Obblighi del committente o del proprietario
...Omissis
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.
Omissis...

Il libretto d’impianto contiene tutte le istruzioni d’uso e manutenzione delle apparecchiature che formano l’impianto, le relative garanzie, e ogni informazione fornita dall’impresa installatrice per la sua migliore gestione affinché l’utente abbia la possibilità di adempiere i suoi obblighi e per ottenere le migliori prestazioni previste in tutta sicurezza.

Il libretto d’impianto indica la frequenza prevista dall’impresa installatrice per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affinché l’impianto mantenga le caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto.

Il libretto d’impianto e i suoi allegati devono essere conservati con diligenza per essere trasmessi al futuro utente dell’impianto.

La sicurezza antincendio negli alberghi italiani

A seguito il DPR 01-08-2011 N. 151 riguardante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il testo coordinato del D.M. 9 Aprile 1994, il D.M. 6 Ottobre 2003 riguardante l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere, obbliga i datore di lavoro a redigere il REGISTRO DEI CONTROLLI periodici.

Nel REGISTRO DEI CONTROLLI devono essere annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi alla efficienza degli impianti elettrici, di illuminazione, di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo delle aree a rischio specifico e della osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività, nonché le riunioni di addestramento e le esercitazioni di evacuazione.

Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controllo da parte del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

R.I.E.T. si propone per la redazione e compilazione del REGISTRO ANTINCENDIO per quanto riguarda i propri settori di competenza quali:

     controlli obbligatori sugli impianti elettrici;

     assistenza ad organi d’ispezione abilitati D.P.R. 462/01 (impianti di terra);

     manutenzione illuminazione emergenza;

     manutenzione impianto di rivelazione incendi.

Inoltre R.I.E.T. si propone come interlocutore con Vs. tecnici per individuare e concretizzare scelte impiantistiche atte a risolvere tutti quei problemi che oggigiorno si presentano in questi settori.

INAIL Protezione contro i fulmini.pdf
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Guida_alla_valutazione_rischio_elettrico[...]
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Incendi di origine elettrica negli impianti di bassa tensione
Sistemi di sicurezza avanzati che riducono efficacemente il rischio d’incendio di origine elettrica
Incendi di origine elettrica.pdf
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Modalità di progettazione e di funzionamento dell'unità AFDD
I dispositivi di protezione tradizionali, quali fusibili, interruttori automatici e differenziali sono ormai sviluppati e testati da molti anni, ma non sono adatti alla rilevazione di guasti da arco elettrico e in particolar modo di quella tipologia di guasto che limita l'impedenza del circuito affetto da guasto (es. arco serie).
siemens_afdd_guida_tecnica_ed._2017.pdf
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Watt e Lumen

 

Cos’è il Watt?

Il Watt è una misura della potenza, non della luce. Per misurare la luce l’unità di misura corretta è il Lumen che dà un valore alla quantità di flusso luminoso generato dalle lampadine.

Lumen e Watt … facciamo un po’ di chiarezza?

Per anni abbiamo scelto le lampadine basandoci sul numero di watt, imparando nel tempo quanta luce fa una lampadina da 40 watt rispetto a una da 60 o da 100.

Ma il watt ci dice solo la quantità di energia che una lampadina utilizza – non quanta luce fa.

Con le lampadine a LED, progettate per utilizzare molta meno energia, i watt non sono più una misura affidabile per stabilire quanta luce farà la lampadina che stiamo per acquistare. La luminosità viene pertanto misurata in Lumen.

Cosa sono i Lumen?

Pensate ai Lumen come ad un modo nuovo di conoscere la luminosità delle lampadine. I Lumen (lm) sono una misura della quantità totale di luce visibile (all’occhio umano) proveniente da una lampada o da sorgente di luce. Più alto è il lumen, più luce fa la lampadina.

Con le lampade a LED a basso consumo abbiamo più luce con molto meno consumo di energia.

Ad esempio, una lampada a LED da 6.5 watt emette una potenza luminosa simile ad una alogena da 50 watt.

L’87% in meno di energia per la stessa luce!

E man mano che la tecnologia avanza, avremo sempre più lumen utilizzando sempre meno watt (quindi avremo sempre più luce con sempre meno consumo di corrente!).

Quindi, se devo cambiare una vecchia lampadina da 100 Watt che LED devo comprare?

Come indicato nella tabella, scegli una lampadina a LED che emette 1.600 Lumen (farà la stessa luce di una tradizionale da 100 watt, ma consumerà solo 19 Watt circa)!

Il codice POD (Point of Delivery) è un codice alfanumerico che identifica univocamente il punto fisico in cui il Distributore consegna l’energia elettrica al cliente finale. Il codice POD è sempre riportato sulla bolletta o fattura, di seguito il suo significato:

Un POD può essere condiviso tra più clienti?

Un cliente finale è una persona fisica o giuridica che preleva l’energia elettrica, per il proprio uso finale, da una rete pubblica o privata. La delibera 276/2017/R/eel del 21 aprile 2017 ha definito un cliente finale nascosto un cliente finale che non risulta connesso alla rete pubblica, né appartiene a sistemi di distribuzione chiusi (SDC) o a sistemi semplici di produzione e consumo (SSPC).

 

Esempio: complesso industriale al cui interno è presente un’unità immobiliare affidata ad un soggetto terzo che utilizza l’energia prelevata dal titolare del sito!

 

Il soggetto che utilizza l’energia elettrica deve anche essere l’intestatario del POD!

I clienti finali nascosti non pagano correttamente i corrispettivi tariffari e le relative imposte, per questo motivo la delibera ha introdotto l’obbligo di autodichiarazione e un sistema di controlli e sanzioni.

 

Clienti non ancora autodichiarati o autodichiarati dopo il 28/02/2018

I clienti non ancora autodichiarati o autodichiarati dopo il 28/02/2018 sono tenuti a pagare un conguaglio calcolato come differenza, maggiorata del 30%, tra le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema che avrebbero dovuto versare se fossero stati correttamente identificati come clienti della rete pubblica e le componenti tariffarie eventualmente versate per il periodo compreso tra il 01/01/14 (o la data della loro entrata in operatività se successiva) e la data della loro regolarizzazione.

 

Controlli

Al fine di evitare clienti nascosti, l’Autorità effettua controlli tramite il Gestore per i Servizi Energetici (GSE). Inoltre è previsto che i gestori di rete siano tenuti a comunicare alla CSEA presunti clienti finali nascosti. L’Autorità, se necessario, può aggiungere ulteriori sanzioni in aggiunta al già presente conguaglio maggiorato.

 

Conclusioni

Per i clienti finali nascosti è consigliato regolarizzarsi e autodichiararsi il prima possibile, per evitare ulteriori sanzioni!

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